Transizione 5.0

Transizione 5.0

Nuovo per il 2026: come accedere all’iperammortamento

Come funziona la misura che aiuta le imprese impegnate nella transizione energetica e digitale. Le opportunità per investimenti in software e fotovoltaico

Il Piano Transizione 5.0 si pone l’obiettivo di favorire la transizione energetica e digitale delle imprese italiane, incentivando gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi.

La Legge di Bilancio 2026 ha modificato la misura prevedendo come modalità di incentivo la maggiorazione dell’ammortamento ai fini IRES e IRPEF al posto del credito di imposta.

Nel D.I. 7/05/2026 sono indicate le modalità attuative della disciplina dell’ammortamento.

Con il D.D. 10/06/2026 sono individuati i termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare le comunicazioni di accesso all’iperammortamento e approvati i modelli di comunicazione e le relative istruzioni operative.

Dal 12 giugno 2026, a partire dalle ore 12.00, le imprese possono presentare sul portale del Gestore dei Servizi Energetici le comunicazioni preventive per accedere alle agevolazioni previste dal nuovo Piano Transizione 5.0.

Come cambia il piano Transizione 5.0 nel 2026

  • il nuovo piano Transizione 5.0 dal 2026 abbandona il credito d’imposta in favore di un sistema basato sull’iper-ammortamento.
  • sono ammessi investimenti nei beni materiali e immateriali secondo il modello Industria 4.0 elencati negli allegati IV e V alla legge di Bilancio 2026 (in sostituzione di quelli della legge 232/2016).
  • sono agevolati gli impianti con moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti nella Ue (efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%) nonché i moduli prodotti nella Ue composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, sempre di origine Ue, e con un’efficienza almeno pari al 24%.

A chi è rivolto il piano Transizione 5.0

Possono accedere alle agevolazioni del Piano Transizione 5.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse dalle agevolazioni solo le imprese che si trovino in uno dei seguenti casi:

  • in stato di liquidazione volontaria;
  • fallimento;
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • concordato preventivo senza continuità aziendale;
  • sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo n. 14 del 2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”) o da altre leggi speciali;
  • che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui sopra;
  • imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 (concernente la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).
  • In ogni caso, per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell’agevolazione è subordinata:
  • al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
  • al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

In cosa consiste il super-ammortamento previsto dal nuovo Transizione 5.0

L’agevolazione consiste nella maggiorazione del costo di acquisto di beni strumentali nuovi da considerare nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili.

Le aliquote sono strutturate per scaglioni di investimento:

  • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • +100% per la quota eccedente i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • +50% per la quota eccedente i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

La misura è cumulabile con altri incentivi nazionali ed europei, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti altresì al superamento del costo sostenuto.

La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi, a qualunque titolo, ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

In particolare, sono esclusi gli investimenti che beneficiano del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali nuovi secondo il modello industria 4.0.

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Quali investimenti sono agevolati con Transizione 5.0

Sono ammissibili i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2026 e completati entro il 31 dicembre 2028.

E’ agevolato l’acquisto di beni strumentali nuovi che rientrano nelle due seguenti macrocategorie:

  • Trasformazione tecnologica e digitale: beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi (di cui agli allegati IV e V della legge 199/ 2025).
  • Energia rinnovabile: impianti e beni finalizzati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (eolico, solare, geotermico, idraulico, biomasse, ecc.).

Più in dettaglio, possono essere agevolati:

  • beni materiali e immateriali strumentali tecnologicamente avanzati;
  • beni funzionali alla digitalizzazione dei processi aziendali;
  • impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
  • sistemi di accumulo asserviti agli impianti agevolabili;
  • impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Una delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio è l’aggiornamento agli allegati A e B della legge 232/2016 che ridefinisce in modo significativo il perimetro dei beni strumentali agevolabili per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, segnando un’evoluzione rispetto alla precedente disciplina Industria 4.0 della Legge 232/2016.

Non si tratta più di un semplice elenco di macchine utensili, ma di un approccio sistemico e integrato, che include macchinari intelligenti, impianti tecnologici di supporto, sistemi cyberfisici con digital twin, infrastrutture digitali e strumenti per l’intelligenza artificiale.

La Legge di Bilancio 2026 introduce inoltre una sezione autonoma dedicata alla qualità e sostenibilità, con monitoraggio continuo dei processi, tracciabilità avanzata e gestione energetica, e valorizza l’interazione uomo-macchina con ergonomia adattiva, wearable e interfacce intelligenti. Infine, viene chiaramente definito cosa rientra e cosa è escluso dai beni agevolabili, garantendo maggiore certezza normativa.

Rispetto alle precedenti misure agevolative, il nuovo impianto supera la logica degli investimenti “trainanti”: gli investimenti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili possono generare autonomamente il beneficio, senza dover necessariamente essere collegati all’acquisto di beni strumentali digitali.

Il “vincolo territoriale” – previsto dall’articolo 1, comma 427, della legge 199/2025 – che limitava l’agevolazione agli acquisti di beni “prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo” è stato soppresso dal D.L. 38/2026.

Beni materiali e immateriali strumentali

▼ Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese

▼ Beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese:

Impianti fotovoltaici agevolabili per l’autoproduzione di energia

Sono agevolabili esclusivamente i seguenti impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 181/2023:

  • moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (lettera b) del comma 1 articolo 12);
  • moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,% (lettera c) del comma 1 articolo 12).

Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il dimensionamento deve rispettare il fabbisogno energetico della struttura produttiva.

La producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico, calcolato considerando i consumi medi annui registrati nell’esercizio precedente alla presentazione della comunicazione preventiva.

Per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il dimensionamento è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno di calore di processo.

Il decreto individua anche i limiti di costo massimo ammissibile per gli impianti FER e per i sistemi di accumulo, con parametri differenziati in funzione della fonte rinnovabile, della potenza e della tipologia di impianto.

Come si accede ai benefici di Transizione 5.0

Dal 12 giugno 2026 le imprese possono trasmettere la comunicazione preventiva di accesso all’agevolazione.

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma informatica GSE, nell’apposita sezione “Area Clienti”, utilizzando i modelli e le istruzioni operative disponibili sul portale.

Il decreto direttoriale apre la piattaforma per le comunicazioni preventive. I termini per la presentazione delle comunicazioni di conferma e di completamento saranno individuati con un successivo provvedimento del MIMIT.

La procedura in 3 passaggi

L’accesso all’agevolazione si articola in tre fasi principali.

  1. Comunicazione preventiva: è il primo adempimento richiesto all’impresa. Serve a prenotare l’agevolazione e deve essere trasmessa tramite la piattaforma GSE per ciascuna struttura produttiva a cui si riferiscono gli investimenti. Dopo l’invio, la piattaforma rilascia una ricevuta di avvenuta trasmissione. Il GSE verifica il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni e comunica l’esito entro 10 giorni. In caso di carenze, il GSE richiede integrazioni documentali, da trasmettere entro 10 giorni.
  2. Comunicazione di conferma: entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo della comunicazione preventiva, l’impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma dell’investimento. In questa fase devono essere indicati la data e l’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto, necessario per raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene. Per i beni in leasing, il requisito del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e con l’impegno assunto dal concedente tramite ordine di acquisto. La comunicazione di conferma non può riguardare beni diversi o importi superiori rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva.
  3. Comunicazione di completamento: al completamento degli investimenti, dopo l’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, l’impresa deve trasmettere una o più comunicazioni di completamento. Il termine ultimo è fissato al 15 novembre 2028. Anche la comunicazione di completamento non può riguardare investimenti diversi o di importo superiore rispetto a quelli già confermati. Per ciascun bene deve essere indicata la data di completamento dell’investimento.

Il mancato invio delle comunicazioni o delle eventuali integrazioni nei termini previsti impedisce il perfezionamento della procedura e, quindi, la fruizione del beneficio.

Quando matura il beneficio

La maggiorazione rileva dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione entro lo stesso periodo d’imposta. La fruizione effettiva della maggiorazione è subordinata alla ricezione dell’esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE.

Questo significa che vanno distinti almeno quattro momenti:

  • completamento dell’investimento;
  • entrata in funzione del bene;
  • invio della comunicazione di completamento;
  • ricezione dell’esito positivo del GSE.

Questi momenti non sempre coincidono. Se, ad esempio, il bene entra in funzione in un anno ma la comunicazione di completamento viene trasmessa nell’anno successivo, la spettanza del beneficio slitta al periodo d’imposta in cui si realizza l’ultimo degli eventi richiesti.

Comunicazioni annuali di monitoraggio

Oltre alle comunicazioni di accesso, conferma e completamento, il decreto prevede due ulteriori adempimenti periodici per il monitoraggio degli oneri.

A partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione dell’agevolazione, l’impresa deve trasmettere:

  • entro il 20 gennaio di ciascun anno, una comunicazione periodica con le informazioni sugli investimenti effettuati, il costo sostenuto e la previsione di utilizzo del beneficio;
  • entro il 30 giugno successivo, una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e l’indicazione delle quote di incentivo imputate in ciascun esercizio.

Perizia asseverata e certificazione contabile

Il nuovo Piano Transizione 5.0 richiede specifici oneri documentali:

  • una perizia tecnica asseverata (o attestazione di conformità rilasciata da un ente accreditato), volta a comprovare le caratteristiche dei beni e l’avvenuta interconnessione;
  • una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale, finalizzata ad attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.

Le caratteristiche tecniche dei beni, l’interconnessione e il rispetto dei requisiti previsti per gli impianti FER devono essere comprovati da perizia tecnica asseverata, corredata da analisi tecnica.

La perizia può essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure da un ente di certificazione accreditato. Per il settore agricolo, nei casi previsti, possono intervenire anche dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.

È inoltre richiesta una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile dell’impresa.

La certificazione deve essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti oppure, per le imprese non obbligate alla revisione, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

HASTAG

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